Gli ultimi interventi normativi, le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione, l’imminente attivazione della funzionalità in SIDI della verifica del green pass per il personale scolastico, rende la necessità di aggiornare le informative privacy, le lettere di nomina/autorizzazione al personale che effettuerà la rilevazione e tratterà i dati della stessa, le istruzioni operative e i relativi registri documentali.
Ci permettiamo anche di fornire qualche chiarimento rispetto a quanto visto in varie scuole durante gli ultimi giri periodici in modo che possa essere chiaro a tutti come operare.

Chi è oggetto di rilevazione Green Pass?
- Tutte le persone che accedono nella scuola tranne gli alunni e i soggetti esentati.

Chi effettua la rilevazione?
- Il Dirigente scolastico avvalendosi di Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici ed eventuale altro personale, tutti formalmente incaricati/autorizzati.

Cosa si rileva?
- Con l’APP Verifica-C19 la validità del Green Pass

Cosa è cambiato rispetto a prima?
- Che il Green Pass deve essere verificato anche a persone non dipendenti della scuola (genitori, fornitori, tecnici, ecc);
- Che il Ministero ha predisposto una piattaforma in cui si potrà interrogare la validità del Green Pass quotidianamente facendo attenzione a non interrogare per le persone assenti (malattie, permessi, ferie, ecc.).

Cosa implica tutto ciò?

Che è necessario predisporre:

  • nuova informativa privacy da pubblicare sul sito e rendere disponibile nel luogo in cui si effettua la rilevazione; (scarica l’informativa)
  • nuova lettera di incarico/autorizzazione per si occupa di effettuale la rilevazione, in genere collaboratori scolastici; (scarica la nomina/autorizzazione)
  • nuova lettera di incarico/autorizzazione per chi gestisce i dati della rilevazione, interroga la piattaforma SIDI per Green Pass, in genere assistenti amministrativi e DSGA; (scarica la nomina/autorizzazione)
  • nuove istruzioni operative per chi effettua questi trattamenti dati; (è opportuno che il DS emani una circolare con le istruzioni cu come bisogna operare)
  • nuovi modelli di registro per tenere tracciabilità della rilevazione; (scarica il registro)
  • aggiornamento del registro dei trattamenti; (CI PENSIAMO NOI - esempio registro)

Relativamente al registro di rilevazione abbiamo preferito evitare il riferimento diretto a COVID ma ci sembra più opportuno riferirci a “L'accesso è consentito?” che abbia esito SI oppure NO. Ovviamente questo presuppone che ci sia una lista dei controlli da effettuare in cui COVID-19 sia presente, ma anche se ritenuto necessario la temperatura, le dichiarazioni, ecc..

Spesso ci troviamo di fronte a gestione errata delle informazioni rilevate in fase di accesso all’istituto. Facciamo chiarezza:

  • Se per l’accesso alla scuola si chiede di compilare una dichiarazione è necessario che la stessa dichiarazione sia conservata in sicurezza e che nella stessa non vi siano informazioni eccedenti le finalità (es. numero di documento di identità, ecc.).
  • Se per l’accesso alla scuola si chiede di compilare un registro lo stesso deve essere compilato a cura del collaboratore scolastico, e non a cura della persona che intende accede. Questo perché chi compila non deve poter vedere le informazioni/dati compilati dalle persone precedenti. Se il registro prevede una firma questa deve essere del compilatore, ovvero del collaboratore scolastico.
  • Se per l’accesso a scuola si chiede la rilevazione della temperatura corporea è necessario aver predisposto l’informativa.

Tutte le persone che effettuano il trattamento dati devono essere formalmente incaricate/autorizzate ed opportunamente istruite.

Staff GDPRistruzione.it

Come accennato nel precedente articolo eravamo in attesa di novità giunte in data odierna 31/08/2021.

Il Garante Privacy ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

Le misure semplificate prevedono, in particolare:

  • il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);
  • l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7); la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);
  • l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);

Non appena entrerà in vigore il nuovo sistema previsto nel citato decreto sarà possibile effetture la rilevazione dei green pass con le procedure semplificate. Al momento occorre attenersi alle indicazioni del precedente articolo e utilizzare l'App VerificaC19.

Forniremo ulteriori indicazioni al fine di agevolare l'applicazione concreta del DPCM di prossima emanazione.

Il testo integrale del Parere del Garante è disponibile a questo link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9694010

Il comunicato stampa del Garante, invece è disponibile a questo link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9693841

Staff di gdpristruzione.it

 

La O.M. 53/2021, in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, dà indicazioni nettamente diverse rispetto alla nota del M.I. 9168 del 9/6/2020 dello scorso anno. La stessa O.M. 52/2021 consente, la pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico.

Lo staff di GDPR Istruzione è fortemente convinto che la valutazione sia parte integrante del processo formativo e di crescita individuale. La valutazione è anche il momento conclusivo della intensa e fondamentale attività di formazione, momento in cui, trasparentemente, informando degli esiti delle valutazioni, si forniscono elementi che possono essere anche utili per la rendicontazione sociale.

La diffusione, invece, è quel momento particolare in cui, l’attenzione per la privacy deve essere massima, tanto più se si rischia di ledere la sensibilità di un minore.

Eterno “conflitto” Trasparenza-Privacy?

Non si ha diffusione se le informazioni sono veicolate in un ambito circoscritto come può essere la classe. La classe è anche l’ambito principale in cui la valutazione è parte integrante della formazione, ed è un elemento per il confronto e la crescita.

Non si ha diffusione se vengono esposti tabelloni all’interno di un edificio, presidiato da personale autorizzato, e si limita il “rischio di diffusione”, dovuto essenzialmente a foto scattate e pubblicate con vari strumenti informatici, attraverso opportune informative, che richiamano le responsabilità, civili e penali, di chi viola la privacy.

Questo anno si affida ai singoli Titolari del Trattamento, in particolare ai Dirigenti Scolastici del I Ciclo, in mancanza di specifiche indicazioni del MI, la scelta di pubblicare nel registro elettronico di classe l’esito degli scrutini o, al contrario, dare una semplice indicazione di ammissione; le ultime Ordinanze ci trovano, tuttavia, d’accordo su molti aspetti, per cui estenderemmo le indicazioni sulla pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche alle modalità di pubblicazione degli scrutini di ammissione agli esami stessi.

Un’ultima riflessione riguarda la difficoltà di una attuazione puntuale delle norme vigenti sulla privacy, data la trasversalità e la correlazione con altre norme. Ogni momento sembra ricordarcelo e questo è uno dei tanti. Considerate le evoluzioni e le differenti interpretazioni, suggeriamo di inserire sempre, nel vostro piano formativo, corsi di aggiornamento sulla privacy che coinvolgano il personale scolastico al fine di un miglioramento continuo del sistema e una valorizzazione delle risorse umane.

 Staff GDPR Istruzione

NOTA BENE: QUANTO QUI RIPORTATO NON E' PIU' COMPLETAMENTE ATTUALE PER EFFETTO DEL D.L.122 DEL 10 SETTEMBRE 2021. VI INVITIAMO A LEGGERE L'ARTICOLO PIU' RECENTE

Riteniamo che il Ministero possa emanare una circolare esplicativa sull'argomento. In attesa abbiamo predisposto modulistica e procedure sulla base delle norme e circolari in essere. 

 Il riferimento normativo in merito alla gestione dei green pass è il D. L. 6/8/2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 il seguente ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
Ulteriori indicazioni e chiarimenti sono presenti nella nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, n.1237 con oggetto D. L. n. 111/2021. In essa è espresso il parere secondo il quale non è necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

documento non più attuale

documento non più attuale

documento non più attuale

documento non più attuale

documento non più attuale

documento non più attuale

Privacy GDPR: Il Data Breach nella scuola italiana

Privacy: Il Data Breach nella scuola italianaCon l’introduzione del GDPR, il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, la tutela della privacy dei dati informatici è diventato un tema importante nell'ambito della pubblica amministrazione con particolare focus nell'ambito della scuola italiana. Con esso, un nuovo termine è entrato a far parte del vocabolario: Data Breach. Con Data Breach si intende una qualsiasi violazione ai dati personali, che comporta l’accesso, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata di dati personali o il furto di questi. In sostanza, è una violazione alla riservatezza, all’integrità e anche alla disponibilità di tali dati. In questo webinar affronteremo l'argomento data breach focalizzandoci nell'ambito della scuola italiana e dei recenti avventi ad alcune aziende. Data Breach nella scuola. Esempi pratici, cosa si deve fare, come evitarlo.

Relatori:

  • Attilio Milli - GDPRistruzione - Microtech srl
  • Valentino Valente - GDPRistruzione - Digital Documents Solution srl
  • Vera Nicotra - Dropbox