Con riferimento al Decreto Legislativo n. 1 del 7 gennaio 2022 in molti casi in cui all'interno di una classe/sezione c'è la presenza di uno o più alunni positivi al COVID-19 è necessario effettuare dei controlli sui requisiti che consentono la riammissione in classe degli alunni. Ad esempio aver completato il ciclo vaccinale, avere risultato negativo al tampone, ecc.
Il riferimento normativo principale è l'art. 4 del D.L. 1 / 2022 (vedi sito gazzetta ufficiale) e le conseguenti indicazioni del Ministero dell'Istruzione (vedi allegato).
Pertanto è necessario che la scuola predisponga:
- Lista dei Controlli da effettuare per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 (modello L-CONT-ALU)
- Registro Controllo per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 (modello R-CONT-ALU)
- La Nomina/Autorizzazione per la verifica della Regolarità ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 01 del 7 gennaio 2022 (modello AUT-DL01)
- La diffusione dell'Informativa del Trattamento Dati ai sensi del D.L. 01 del 7 gennaio 2022 (modello INF_DL01)
N.B.: Considerata l'urgenza della predisposizione della documentazione i documenti sono in accesso libero su GDPRistruzione.it
Staff GDPRistruzione.it
Come anticipato nel precedente articolo la modifica delle funzionalità SIDI per verifica Covid-19 ci impone la redazione di nuova informativa ed eventuali autorizzazioni in caso di delegati. Vedi nota ministeriale
Quindi:
1) Tutto quanto abbiamo predisposto con nota APP Verifica-C19 - Nuova Informativa e nuova Autorizzazione ai Verificatori E' NECESSARIO FARLO ed è attuale, ovvero:
- Informativa INF_GP versione 2.0
- Autorizzazione/Nomina L-VerGP Revisione 2.0
- Registro delle Verifiche Accesso R-VerGP versione 2.0
2) Il Ministero ha predisposto informativa relativa alle verifiche effettuate con SIDI. Suddetta informativa bisogna personalizzarla e diffonderla a tutto il personale (sito web, registro elettronico, bacheche e similari)
3) Nel caso il DS voglia delegare DSGA o AA o Docenti alla verifica SIDI è necessario predisporre i due documenti seguenti:
- LN-GestGP - Incarico gestione green pass SIDI
Staff GDPRistruzione.it
Gentile DS titolare del trattamento,
Si informa che a partire dal 06/12/2021 l'APP VerficaC19 è stata aggiornata prevedendo le seguenti tipologie di verifica:
"base" - per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecoalre;
"rafforzata" - per certificazione da vaccinazione o guarigione.
L'autorizzato alla rilevazione si deve assicurare di utilizzare sempre la tipologia di verifica appropriata in base alla normativa in cui effettua la scansione.
Consulta la tabella delle attività consentite.
Con l'introduzione di nuove regole per il personale scolastico relative all'emergenza COVID-19 in cui è esteso l'obbligo vaccinale (vedi circolare MI), ovvero la guarigione da COVID-19, e con l'aggiornamento dell'APP Verifica-C19 necessaria al controllo in modalità "base" o "rafforzata" è necessario:
- Aggiornare l'informativa modello INF_GP alla versione 2.0 pubblicandola su sito web e rendendola disponibile in cartaceo negli spazi in cui viene effettuata la rilevazione del QR-Code con l'App Verifica-C19 (Si consiglia di inviare suddetta informativa a tutto il personale scolastico, anche a mezzo registro elettronico o altro mezzo similare);
- Autorizzare / Incaricare il personale scolastico (CS, Docenti, ATA) che effettuano la verifica con l'App Verifica-C19 mediante il nuovo modello L-VerGP Revisione 2.0 (anche per gli autorizzati con modello revisione 1.1).
- Aggiornare il Registro delle Verifiche Accesso R-VerGP alla versione 2.0
In allegato:
- Informativa INF_GP versione 2.0
- Autorizzazione/Nomina L-VerGP Revisione 2.0
- Registro delle Verifiche Accesso R-VerGP versione 2.0
Ci riserviamo di aggiornare ulteriormente la documentazione in conseguenza del presumibile aggiornarnamento della piattaforma SIDI relativamente alle verifiche Covid-19.
Staff GDPRistruzione.it
Ritorniamo su questo argomento anche se affrontato più volte durante le azioni formative.
La regola è che quando si pubblica una graduatoria, la stessa deve riportare esclusivamente i seguenti elementi:
- Posizione in graduatoria;
- Punteggio;
- Cognome e nome;
- Data di nascita (solo ed esclusivamente per gli omonimi, preferibilmente lasciando se sufficiente solo l’anno di nascita senza la data nella sua interezza);
Tutti gli altri elementi che si trovano anche nei vari formati, ad esempio rilasciati da SIDI, non sono pubblicabili nella graduatoria perché con la pubblicazione in albo (Pubblicità Legale) ed in altre sezioni del sito web si opera una forma di diffusione del dato e pertanto è sempre necessario applicare il principio di minimizzazione, indispensabilità e stretta necessità.
Diverso è avere una graduatoria in formato cartaceo o digitale da mostrare all’avente titolo, soggetto di un diritto, anche senza necessità di accesso agli atti o accesso civico. Ovviamente in questo caso si dovrà aver cura di mostrare esclusivamente gli elementi che precedono il soggetto e non quelli successivi alla sua posizione in graduatoria.
Spesso si è indotti a pensare che la graduatoria esportabile da SIDI, in versione privacy, sia effettivamente conforme al GDPR. Non lo è per i motivi di cui sopra e perché redatta in un formato non accessibile (Excel). Excel non è un software gratuito e quindi pubblicando un file in Excel (formato .xls e .xlsx) non si rispettano le normative di accessibilità del dato. Il formato Excel è idoneo a predisporre, una volta ripulito dai dati eccedenti e non pertinenti alle finalità della pubblicazione, un documento in formato pdf/a pubblicabile e accessibile.
Vi esortiamo ad aggiornare i dati da voi pubblicati secondo queste indicazioni, onde evitare che possono insorgere contenziosi privacy.
Si riporta link alla FAQ pubblicata sul sito del garante con il titolo “Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?”
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