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NOTA BENE: QUANTO QUI RIPORTATO NON E' PIU' COMPLETAMENTE ATTUALE PER EFFETTO DEL D.L.122 DEL 10 SETTEMBRE 2021. VI INVITIAMO A LEGGERE L'ARTICOLO PIU' RECENTE
Riteniamo che il Ministero possa emanare una circolare esplicativa sull'argomento. In attesa abbiamo predisposto modulistica e procedure sulla base delle norme e circolari in essere.
Il riferimento normativo in merito alla gestione dei green pass è il D. L. 6/8/2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 il seguente ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
Ulteriori indicazioni e chiarimenti sono presenti nella nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, n.1237 con oggetto D. L. n. 111/2021. In essa è espresso il parere secondo il quale non è necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
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La O.M. 53/2021, in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, dà indicazioni nettamente diverse rispetto alla nota del M.I. 9168 del 9/6/2020 dello scorso anno. La stessa O.M. 52/2021 consente, la pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico.
Lo staff di GDPR Istruzione è fortemente convinto che la valutazione sia parte integrante del processo formativo e di crescita individuale. La valutazione è anche il momento conclusivo della intensa e fondamentale attività di formazione, momento in cui, trasparentemente, informando degli esiti delle valutazioni, si forniscono elementi che possono essere anche utili per la rendicontazione sociale.
La diffusione, invece, è quel momento particolare in cui, l’attenzione per la privacy deve essere massima, tanto più se si rischia di ledere la sensibilità di un minore.
Eterno “conflitto” Trasparenza-Privacy?
Non si ha diffusione se le informazioni sono veicolate in un ambito circoscritto come può essere la classe. La classe è anche l’ambito principale in cui la valutazione è parte integrante della formazione, ed è un elemento per il confronto e la crescita.
Non si ha diffusione se vengono esposti tabelloni all’interno di un edificio, presidiato da personale autorizzato, e si limita il “rischio di diffusione”, dovuto essenzialmente a foto scattate e pubblicate con vari strumenti informatici, attraverso opportune informative, che richiamano le responsabilità, civili e penali, di chi viola la privacy.
Questo anno si affida ai singoli Titolari del Trattamento, in particolare ai Dirigenti Scolastici del I Ciclo, in mancanza di specifiche indicazioni del MI, la scelta di pubblicare nel registro elettronico di classe l’esito degli scrutini o, al contrario, dare una semplice indicazione di ammissione; le ultime Ordinanze ci trovano, tuttavia, d’accordo su molti aspetti, per cui estenderemmo le indicazioni sulla pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche alle modalità di pubblicazione degli scrutini di ammissione agli esami stessi.
Un’ultima riflessione riguarda la difficoltà di una attuazione puntuale delle norme vigenti sulla privacy, data la trasversalità e la correlazione con altre norme. Ogni momento sembra ricordarcelo e questo è uno dei tanti. Considerate le evoluzioni e le differenti interpretazioni, suggeriamo di inserire sempre, nel vostro piano formativo, corsi di aggiornamento sulla privacy che coinvolgano il personale scolastico al fine di un miglioramento continuo del sistema e una valorizzazione delle risorse umane.
Staff GDPR Istruzione
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A seguito della comunicazione di Axios Italia Service del 19/04/2021 in cui vi è evidenza del perdurare della indisponibilità dei dati seppur in modo parziale e limitato, riteniamo necessario procedere a:
1) effettuare comunicazione ad Axios Italia Service, amezzo PEC, in cui richiediamo ulteriori notizie rispetto a quelle già fornite;
2) annotare sul Registro di Data Breach ulteriore riga come da allegato;
3) effettuare la notifica al Garante Per la Protezione dei Dati Personali completando il modello che abbiamo già presisposto e che trovate in allegato. La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Oggetto: "Notifica Data Breach - Caso AXIOS"
Corpo: "Spett.le Garante per la Protezione dei Dati, in allegato inviamo la notifica dela Data Breach relativo all'incidente informatico accaduto al nostro responsabile esterno per il trattamento dati di Registro Elettronico e gestione documentale
Il Dirigente Scolastico ..."
Allegati:
Bozza della comunicazione da inviare ad Axios Italia Service
Bozza nuova riga da annotare su registro Data Breach
Guida alla compilazione del modello di Notifica al Garante
Bozza di Notifica al Garante della Protezione dei Dati Personali
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Privacy GDPR: Il Data Breach nella scuola italiana
Con l’introduzione del GDPR, il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, la tutela della privacy dei dati informatici è diventato un tema importante nell'ambito della pubblica amministrazione con particolare focus nell'ambito della scuola italiana. Con esso, un nuovo termine è entrato a far parte del vocabolario: Data Breach. Con Data Breach si intende una qualsiasi violazione ai dati personali, che comporta l’accesso, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata di dati personali o il furto di questi. In sostanza, è una violazione alla riservatezza, all’integrità e anche alla disponibilità di tali dati. In questo webinar affronteremo l'argomento data breach focalizzandoci nell'ambito della scuola italiana e dei recenti avventi ad alcune aziende. Data Breach nella scuola. Esempi pratici, cosa si deve fare, come evitarlo.
Relatori:
- Attilio Milli - GDPRistruzione - Microtech srl
- Valentino Valente - GDPRistruzione - Digital Documents Solution srl
- Vera Nicotra - Dropbox
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Registro Data Breach compilato
gio 8 apr 2021 12:30 - 13:30 (CEST)
DEVI DOCUMENTARE LA VIOLAZIONE
Il titolare del trattamento deve documentare tutte le violazioni dei dati personali che si verificano, indipendentemente dal fatto che una violazione debba o meno essere notificata al Garante.
«Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di verificare il rispetto del presente articolo» (cfr. art. 33Apertura sito esterno in una nuova scheda per l'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679, par. 5, del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 26 del D.Lgs 51/2018).
L’obbligo del titolare di documentare tutte le violazioni è collegato al principio di responsabilizzazione (cfr. art. 5Apertura sito esterno in una nuova scheda per l'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 3, comma 4, del D.Lgs 51/2018) e agli obblighi del titolare del trattamento responsabilizzazione (cfr. art. 24Apertura sito esterno in una nuova scheda per l'articolo 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 15 del D.Lgs 51/2018).
Il titolare del trattamento è incoraggiato a creare un registro interno delle violazioni occorse – notificate o meno – e il Garante può chiedere di consultare tale registro.
Oltre ad informazioni quali cause, fatti, dati personali, effetti e conseguenze della violazione, le Linee guidaApertura sito esterno in una nuova scheda per le Linee guida Notifica violazioni raccomandano di documentare anche il ragionamento alla base delle decisioni prese in risposta a una violazione, come, ad esempio, il perché una determinata violazione non è stata notificata al Garante.
Per maggiori informazioni fare riferimento al proprio DPO
Microtech: Attilio Milli o Valentino Valente
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Attilio Milli: 335 565 4057
Valentino Valente: 338 4552068
MS Computer:
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sandro Maini: 335 527 7002
Ing. Giovanni Fiorillo
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Giovanni Fiorillo: 347 176 1615
SOS Recupero Dati
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vincenzo Monteforte: 333 7778619