Come accennato nel precedente articolo eravamo in attesa di novità giunte in data odierna 31/08/2021.

Il Garante Privacy ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

Le misure semplificate prevedono, in particolare:

  • il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);
  • l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7); la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);
  • l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);

Non appena entrerà in vigore il nuovo sistema previsto nel citato decreto sarà possibile effetture la rilevazione dei green pass con le procedure semplificate. Al momento occorre attenersi alle indicazioni del precedente articolo e utilizzare l'App VerificaC19.

Forniremo ulteriori indicazioni al fine di agevolare l'applicazione concreta del DPCM di prossima emanazione.

Il testo integrale del Parere del Garante è disponibile a questo link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9694010

Il comunicato stampa del Garante, invece è disponibile a questo link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9693841

Staff di gdpristruzione.it