Il Documento del Consiglio di Classe (cosiddetto "Documento del 15 maggio") deve essere pubblicato obbligatoriamente all'Albo Online dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 54/2026. La sua pubblicazione avviene in regime di Pubblicità Legale e comporta la piena visibilità pubblica del documento su internet.
Questa visibilità rende essenziale rispettare le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (nota prot. 10719 del 21 marzo 2017) e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Di seguito le istruzioni operative per le scuole.
Principio guida — minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR)
Nell'Albo Online – Pubblicità Legale si pubblica solo ciò che è strettamente necessario per l'esame. Qualsiasi dato che non serve alla commissione per svolgere il colloquio non va inserito nella versione pubblica del documento.
1. Nominativi degli alunni
La norma richiede che il documento illustri il percorso della classe nel suo complesso. Non è necessario, né corretto, indicare i nomi degli studenti nella versione pubblicata all'Albo.
Nella versione pubblica:
- Non inserire mai nomi e cognomi degli alunni nel corpo del documento.
- Se necessario fare riferimento a singoli studenti, usare un codice anonimo (es. "Alunno 1", "Studente A").
- L'elenco della classe, ove presente, deve essere rimosso o anonimizzato prima della pubblicazione.
Nella versione per la Commissione:
- La versione consegnata direttamente alla commissione d'esame può riportare i nominativi degli studenti, trattandosi di trasmissione interna tra soggetti istituzionali autorizzati.
- Questa versione non viene pubblicata all'Albo.
In pratica: predisporre due versioni del documento — una pubblica da caricare sull'Albo Online (senza nomi degli alunni) e una riservata da consegnare alla commissione (con tutti i dati).
2. Nominativi dei docenti
Anche per i dati dei docenti si applica il principio di minimizzazione. Il documento serve a illustrare il percorso didattico della classe — contenuti, metodi, strumenti — non a identificare le persone che lo hanno condotto.
Nella versione da pubblicare è pertanto opportuno procedere con la pseudonimizzazione: al posto del nome e cognome del docente si indica esclusivamente la disciplina insegnata (es. "Docente di Matematica e Fisica", "Docente di Italiano e Latino").
Le firme autografe dei docenti non devono comparire nella versione digitale pubblicata online. La versione elettronica riporta esclusivamente la firma digitale del Dirigente Scolastico. L'ultima pagina con le firme autografe va inclusa solo nella versione cartacea consegnata in segreteria.
Nella versione per la Commissione i nominativi completi dei docenti possono essere presenti, trattandosi di trasmissione tra soggetti istituzionali autorizzati.
Attenzione: non pubblicare scansioni di pagine firmate a mano. La firma autografa è un dato personale la cui esposizione online costituisce un trattamento non necessario e non proporzionato alla finalità del documento.
3. Alunni con BES e DSA
Diagnosi cliniche, certificazioni di disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rientrano tra i dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR e godono del massimo livello di protezione.
Non pubblicare mai all'Albo Online:
- la diagnosi di DSA o il nome del disturbo specifico (dislessia, discalculia, ecc.)
- le certificazioni cliniche di qualsiasi tipo
- il Piano Didattico Personalizzato (PDP) o il Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- l'elenco degli strumenti compensativi e delle misure dispensative assegnati a singoli alunni
- qualsiasi elemento che, anche indirettamente, permetta di identificare uno studente come portatore di una condizione clinica
Nel corpo del documento pubblico è possibile inserire esclusivamente una formula generica, ad esempio:
"Nella classe sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali sono stati predisposti piani personalizzati, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali."
Nell'allegato riservato (non pubblicato) va predisposto un fascicolo separato, consegnato in busta chiusa alla commissione d'esame, contenente la documentazione prevista dalla normativa.
4. Checklist prima della pubblicazione
Prima di caricare il documento sull'Albo Online verificare i seguenti punti:
1. Il documento non contiene nomi e cognomi degli alunni.
2. Non sono presenti diagnosi cliniche, certificazioni, PDP o PEI.
3. Non sono menzionati strumenti compensativi o misure dispensative riconducibili a singoli alunni.
4. I docenti sono indicati con la sola disciplina, senza nome e cognome.
5. Le firme autografe dei docenti non compaiono nella versione digitale.
6. La versione pubblica riporta solo un riferimento generico alla presenza di alunni con BES/DSA.
7. È stato predisposto un fascicolo riservato separato per la commissione d'esame.
8. Il documento viene firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prima della pubblicazione.
Riferimenti normativi
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 5 (principi), 9 (dati particolari)
- D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche
- Garante per la protezione dei dati personali — Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 — art. 17, comma 1
- Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 — art. 10
- L. 104/1992 (disabilità); L. 170/2010 (DSA); D.M. 27 dicembre 2012 e Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 (BES)
Per qualsiasi chiarimento o segnalazione, contattare i DPO di GDPRISTRUZIONE
— Indicazioni operative per i Dirigenti scolastici
Devo sospendere subito l’accesso con credenziali?
No: non è richiesto alcun blocco immediato e indiscriminato degli accessi con credenziali tradizionali.
La Legge n. 182/2025, art. 51, non impone una disattivazione automatica e immediata, ma introduce un indirizzo normativo: l’accesso ai servizi scolastici digitali deve evolvere verso modalità di autenticazione forte e identità certa (SPID/CIE).
Il senso della norma non è “chiudere domani le porte”, ma guidare una transizione ordinata dal modello delle credenziali locali a quello dell’identità digitale nazionale.
Regolamento per la pubblicazione di contenuti sul sito web e sui canali social degli istituti scolastici
La comunicazione digitale riveste oggi un ruolo fondamentale per le istituzioni scolastiche, che sempre più spesso utilizzano siti web e canali social ufficiali per condividere attività, progetti e iniziative educative.
Tuttavia, la pubblicazione online di contenuti richiede attenzione e competenze specifiche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy, accessibilità, trasparenza e sicurezza digitale.
Per supportare il personale scolastico nella corretta gestione della comunicazione istituzionale, GDPR Istruzione mette a disposizione un modello aggiornato di Regolamento per la pubblicazione di contenuti sul sito web e sui canali social dell’Istituto scolastico.
Il documento, redatto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al Codice dell’Amministrazione Digitale, alle Linee Guida AgID e alla Legge 69/2025 che introduce la figura del Social Media e Digital Manager, definisce:
- ruoli e responsabilità nella gestione dei contenuti digitali;
- criteri di pubblicazione e tutela della privacy;
- requisiti tecnici di accessibilità e sicurezza;
- buone pratiche per la comunicazione istituzionale e l’uso consapevole dei social media.
