ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI ESAMI DI STATO (I E II CICLO

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell’esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.  Ai sensi delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 9367295), la pubblicazione degli esiti degli scrutini ed esami è soggetta a specifici limiti per la tutela dei dati personali degli studenti, in particolare se minorenni. A tal riguardo è interessante il vademecum del Garante di cui riportiamo le indicazioni dettate nelle pagine 27 e 28.  

VOTI ED ESAMI VITA DELLO STUDENTE (vademecum garante)

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell’esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un’ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Di seguito uno schema operativo.

1. Pubblicazione in area riservata del registro elettronico

È consentita e raccomandata la pubblicazione degli esiti finali degli esami (licenza media, esame di Stato II ciclo) con voti, nell’area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente:

  • dagli studenti della classe di riferimento;
  • o dalle famiglie tramite credenziali individuali.

Questa modalità:

  • è conforme al principio di minimizzazione dei dati;
  • garantisce l’accesso controllato e riservato;
  • sostituisce la pubblicazione su albo fisico o online.

2. Pubblicazione su albo fisico dell’istituto

È ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

  • l’istituto è sprovvisto di registro elettronico;
  • vengono indicati solo gli esiti (es. “Ammesso”, “Non ammesso”, “Licenziato”, “Diplomato”);
  • non sono riportati i voti;
  • non sono presenti riferimenti a “prove differenziate”, handicap, DSA o condizioni di salute.

È vietata, anche su albo fisico, ogni informazione riconducibile a dati sensibili.

3. Divieto di pubblicazione online (sito web, albo digitale)

È vietata la pubblicazione degli esiti (con o senza voti) sul sito istituzionale o in aree accessibili pubblicamente.

Motivazione:

  • i dati rischiano di rimanere disponibili in rete per un tempo indefinito;
  • possono essere consultati da soggetti estranei;
  • costituiscono una diffusione non conforme ai principi del GDPR e una violazione del diritto alla riservatezza.

4. Indicazioni operative specifiche

  • I riferimenti a prove differenziate (es. studenti con disabilità o DSA) non devono comparire nei tabelloni o nelle pubblicazioni, ma solo nell’attestazione personale da rilasciare allo studente.
  • Le certificazioni individuali (voti, menzione, prove sostenute) vanno consegnate direttamente allo studente o alla famiglia in forma riservata.

Riferimenti normativi

  • Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
  • Indicazioni MIUR su esami di Stato (Circolari e FAQ)
  • Garante Privacy, doc. web n. 9367295

staff di GDPRistruzione.it